AVI ODV

Associazione Vegani
Internazionale

 

STATUTO

 

 INDICE

Art 1 – Denominazione – Sede – Durata

Art 2 – Scopi e Finalità

Art 3 – attività

Art 4 – patrimonio e risorse economiche

Art 5 – soci

Art 6 – Criteri di ammissione ed esclusione

Art 7 – Diritti e Doveri dei soci

Art 8 – Organi dell’ODV

Art 9 – Assemblea dei soci

Art 10 – Assemblea ordinaria

Art 11 – Assemblea straordinaria

Art 12 – Consiglio Direttivo Nazionale

Art 13 – Presidente

Art 14 – Vice Presidente

Art 15 – Collegio dei Probiviri

Art 16 – Collegio della Revisione dei conti

Art 17 – Il Punto di Riferimento

Art 18 – Regolamenti

Art 19 – l rendiconto

Art 20 – Scioglimento

Art 21 – Norma di rinvio 

STATUTO

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii.., l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Vegani Internazionale ODV”, siglabile “AVI ODV”.
  2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
  3. L’Organizzazione ha sede nel comune di Varallo. Eventuali modifiche della sede legale all’interno del medesimo comune non prevedono modifiche statutarie e devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  4. L’articolo sullo scioglimento attualmente è il 20.
  5. L’AVI ha durata illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 20

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Art. 2 – Scopi e Finalità

  1. AVI ODV è una associazione senza fini di lucro, libera ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività dei membri del consiglio direttivo, gratuità delle cariche associative e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
    a.   Diffondere il Veganismo e dei suoi principi etici, scientifici e culturali, una scelta etica che non prevede nessun tipo di sfruttamento di esseri viventi e senzienti e dell’abolizione di fenomeni tribali e ingiustificabili come la caccia, la guerra, la sperimentazione su animali, la rappresentazione di spettacoli con sfruttamento animale ed ogni usanza o comportamento che comporti la violenza, lo sfruttamento o l’umiliazione di ogni animale umano e non umano.
    b.   perseguire finalità di solidarietà sociale nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e della tutela animale in ambito nazionale ed internazionale.

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Art. 3 – attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
    a.educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    b.interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

 

  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende svolgere:
    a.   la ricerca di informazioni e di dati atti a dimostrare l’utilità per l’ambiente, la salute umana e il rispetto degli animali non umani, del veganismo;
    b.   La gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.
    c.   la produzione di materiale cartaceo (volantini, opuscoli, libri, etc) informativo su tutti gli aspetti (culturali, ecologici, etici e salutistici) del veganismo;
    d.   la diffusione di informazione tramite i mezzi informatici (p.e.internet) o ogni altro mezzo di comunicazione utile;
    e.   istituire e coordinare le sedi, i centri, i corsi e le attività degli associati;
    f.   può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative ed attività benefiche con scopo di raccolta fondi e sensibilizzazione e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo non solo delle difesa degli animali ma anche per promuovere la diffusione del Veganismo e dei suoi principi etici.
    g.   svolgere corsi di formazione professionale ed eventi culturali nazionali ed internazionali sia sul territorio che sul web;
    h.   svolgere azioni sul territorio per contrastare lo sfruttamento, la sofferenza e l’uccisione degli animali negli zoo, stabulari, circhi, acquari, macelli e punti vendita di prodotti animali, fiere con animali tutto mediante sit-in, manifestazioni, marce ed azioni di disturbo contro la caccia e la pesca;
  2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  3. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  4. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  5. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  7. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  8. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  9. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
  10. L’AVI potrà cooperare con, o aderire, ad altre Associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.
  11. E’ fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

      1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
          1. a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
          1. b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
          c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
    1. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
        1. a. Quote associative e contributi degli aderenti;
        1. b. Contributi pubblici e privati;
        1. c. Donazioni e lasciti testamentari;
        1. d. Rendite patrimoniali;
        1. e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
        1. f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
        g. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
  1. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  2. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

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Art 5 – Soci

      1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche o le ODV (1) (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

(1) Solo per le ODV costituite da persone giuridiche si può prevedere l’ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)

      1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati che, condividendo le finalità e lo spirito di solidarietà dell’ente, coloro che ne facciano richiesta e siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
      2. L’adesione all’Associazione è da considerarsi sempre a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
      3. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

 

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Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione

      1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ente stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

      1. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda di associazione dopo essere stata accettata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
      2. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
      3. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
      4. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
      5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
      6. La qualità di Socio si perde:
          1. a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’ODV;
          1. b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
          1. c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.
          1. d. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio essendosi reso colpevole di atti di indisciplina o di comportamenti scorretti ripetuti costituenti violazione di norme statutarie o regolamentari, o che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata
          1. e. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 21 (ventuno) del presente statuto.
          f. morte;
    1. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. in ogni caso, prima di procedere , devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
    2. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.
    3. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.
    4. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all’assemblea entro trenta giorni.

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Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci

      1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare
        a.  I soci hanno diritto:
        i. di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
        ii. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
        iii. di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
        1. iv. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
        1. v. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
        1. b.     I soci sono obbligati:
        vi. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
        • vii. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
        viii. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

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Art. 8 – Organi dell’ODV

Gli organi sociali dell’ODV sono:

      1. l’assemblea dei soci
      2. il Consiglio Direttivo
      3. il Presidente
      4. il Vicepresidente
      5. il Comitato Nazionale
      6. il Collegio dei Probiviri
      7. Collegio incaricato della revisione legale dei conti
      8. Pdr Punti di riferimento regionali e locali

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Art. 9 – Assemblea dei Soci

      1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
      2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
      3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
      4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
      5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
      6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
      7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
      8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
      9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
      10. Nel caso in cui l’ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
      11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
 

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Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci
      1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
      2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
      3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
      4. L’Assemblea ordinaria:
          1. a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
          1. b. discute ed approva i programmi di attività;
          c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  • nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ODV; (se previsto);
    d. nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
    e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
    g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    h. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    j. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    l. delibera sull’esclusione dei soci;
    m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
    p. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
    q. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto
  • Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
 

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Art. 11 – Assemblea straordinaria dei Soci
      1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
      2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
      3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

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Art. 12 – Consiglio Direttivo
      1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
      2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
      3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
      4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
      5. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, i candidati risultati primi dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo subentrano a tutti gli effetti. In mancanza di questi il Consiglio Direttivo procederà ad elezioni tra i soci regolarmente iscritti e rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
      6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
      7. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in seguito all’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio, su decisione del Consiglio Direttivo stesso, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei soci entro sessanta giorni, perché proceda all’elezione del nuovo Consiglio.
      8. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo specifiche deleghe.
      9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
      10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
          1. a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
          1. b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
          1. c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
          1. d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
          1. e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
          1. f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
          1. g. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
          1. h. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
          i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
      11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
      12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1\3 dei componenti.
      13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
      14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario nominato per la seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
      15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
      16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
      17. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
 

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Art. 13 – Presidente
      • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
      • In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
      • Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

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Art. 14 – Il Vice Presidente

      1. il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e la sua carica è valida fino alla carica del Presidente. In caso di dimissione del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo nomirerà un altro Vice Presidente.
      2. si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli uffici dell’associazione.
      3. Segue l’attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo.
      4. La rappresentanza legale dell’associazione, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spetta al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente tra loro. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
      5. Al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.
      6. Hanno legittimazione sia attiva che passiva per ogni atto processuale compresa la costituzione di parte civile e con potere di nominare difensori, anche disgiuntamente, previo assenso del Consiglio Direttivo Nazionale. Presidente e Vice Presidente possono conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti.

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Art. 15 – Collegio dei Probiviri

      1. Il Collegio dei Probiviri, se previsto, si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dal Comitato Nazionale tra i soci aventi diritto di voto e iscritti da almeno quattro anni. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
      2. Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni dello Statuto e dell’applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Comitato Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale che riguardino i rapporti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia.
      3. I Probiviri decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e il Comitato nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio di Garanzia.
      4. I Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

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Art.16 – Collegio incaricato della revisione legale dei conti

      1. L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
      2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo
      3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
      4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a  2 volte consecutive.
      5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ODV, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

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Art. 17 – Il Punto di Riferimento Regionali e Locali

      1. Il Punto di Riferimento (PdR) è un socio che, su nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari locali di cui diventa responsabile nei confronti dell’Associazione. L’ambito territoriale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, intercomunale o provinciale o regionale
      2. è possibile creare sedi locali a vari livelli che saranno gestite con un regolamento dedicato, nel rispetto dell’attuale statuto.
      3. Le sedi locali sono subordinate al Consiglio Direttivo.

 

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Art.18 – Regolamenti

      1. Il Consiglio Direttivo elabora e propone l’approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell’associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, li sottopone all’Assemblea dei soci che li approva, modifica o abroga.
      2. Sono obbligatori i seguenti Regolamenti:
        • a. del Consiglio Direttivo;
        • b. del Collegio dei Probiviri;
        • c. delle Sedi Locali;
        d. della gestione finanziaria.

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Art. 19 – Il rendiconto

      1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
      2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione, e da esso devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
      3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

 

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Art. 20 – Scioglimento

      1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
      2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
      3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
      4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

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Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

 

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Varallo 26 ottobre 2020                                                                                                                 IL PRESIDENTE

Curcio Antonino

 

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